Norme di comportamento
Documento del Comitato centrale della
Federazione nazionale dei Collegi IPASVI
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - L'infermiere svolge una professione al servizio della salute
del singolo e della collettività. È chiamato non solo ad assicurare una
qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte
professionali sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il
personale sanitario, I'aumento del livello di salute nel Paese.
L'attività dell'infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e
professionale, potrà essere meglio interpretata e vissuta se
costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.
Art. 2 - Ai sensi del DM 739/94 la figura dell'infermiere libero
professionista comprende le qualifiche di Infermiere professionale,
Assistente sanitario e Vigilatrice d'infanzia.
Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le estensioni della
sua qualifica professionale.
Art. 3 - L'infermiere esercita la libera professione previa iscrizione
all'Albo del Collegio IPASVI della provincia dove ha la residenza
anagrafica.
Art. 4 - L'infermiere esercita la libera professione con coscienza,
obiettività, competenza nel rispetto dell'etica professionale, libero
da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Non fa
discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e
classe sociale.
Art. 5 - La fiducia è alla base dei rapporti professionali
dell'infermiere libero professionista; egli agisce con correttezza,
lealtà, sincerità e rispetta l'obbligo della riservatezza.
Art. 6 - L'infermiere libero professionista non rinuncia in nessun caso
alla sua libertà ed indipendenza professionale.
Art. 7 - L'infermiere libero professionista si impegna a mantenersi
continuamente aggiornato.
Art. 8 - Il comportamento dell'infermiere libero professionista è
consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori
dell'esercizio professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare
discredito al prestigio della professione, al Collegio cui appartiene
ed agli altri colleghi.
Art. 9 - L'infermiere libero professionista non deve avvalersi di
cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere
che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali
per sé o altri.
Art. 10 - L'infermiere libero professionista rispetta le tariffe
professionali e le altre norme in materia di compensi.
Art. 11 - L'infermiere iscritto al Collegio IPASVI effettua prestazioni
infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e
non ripetute affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti
di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell'esercizio dell'attività
infermieristica potranno essere svolte solo previa autorizzazione del
Collegio provinciale.
Art. 12 - L'infermiere libero professionista in forma individuale o
associata attua la pubblicità diretta o indiretta al proprio nome e
alla propria attività nelle forme consentite dalla legge e dai
regolamenti.
Art. 13 - L'infermiere libero professionista non diffonde avvisi
pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali non attinenti
all'oggetto della professione.
I titoli di Infermiere professionale, Assistente sanitario e
Vigilatrice d'infanzia devono essere indicati per intero.
Art. 14 - L'infermiere dipendente pubblico o privato può esercitare la
libera professione nel rispetto del presente regolamento se tale
esercizio è permesso dal contratto collettivo di lavoro o espressamente
autorizzato dal datore di lavoro.
Art. 15 - L'infermiere libero professionista deve denunciare al
Collegio provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non
conformi ai principi della deontologia professionale.
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Titolo II - Rapporti con i clienti
Art. 16 - L'infermiere libero professionista informa tempestivamente il
cliente dell'accettazione o del diniego dell'incarico.
L'infermiere libero professionista si adopera, quando è possibile,
affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e
contenuti.
Art. 17 - Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità
l'infermiere libero professionista accetta l'incarico solo se ritiene
di possedere la specifica capacità necessaria per l'assolvimento de!
compito assistenziale o se il cliente consente la collaborazione di
colleghi con specifica capacità.
Art. 18 - L'infermiere libero professionista non deve accettare
l'incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono
di svolgerlo
con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza,
complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.
Art. 19 - L'infermiere libero professionista all'accettazione
dell'incarico illustra al cliente con chiarezza gli elementi essenziali
e le eventuali difficoltà connesse al relativo piano di lavoro
infermieristico.
Art. 20 - L'infermiere libero professionista antepone gli interessi del
cliente a quelli personali.
L'applicazione di tale principio non può tuttavia, in alcun caso,
incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il
diritto al suo compenso.
Art. 21 - L'infermiere libero professionista garantisce la completa
esecuzione dell'incarico di assistenza infermieristica affidatogli.
Art. 22 - L'infermiere libero professionista, nel caso di sopravvenute
modificazioni alla natura e difficoltà delle prestazioni, informa il
cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito
da altro professionista.
Art. 23 - L'infermiere libero professionista può recedere dall'incarico
qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la
sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Art. 24 - L'infermiere libero professionista ha la discrezionalità di
interrompere l'incarico in caso che la condotta 0 le richieste del
cliente 0 altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con
correttezza e dignità.
Art. 25 - Nel caso di recesso dall'incarico l'infermiere libero
professionista avverte comunque tempestivamente il cliente, soprattutto
se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. In ogni
caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al
cliente.
Art. 26 - L'infermiere libero professionista mantiene la riservatezza
in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione che
riguardano il cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli
familiari.
Art. 27 - L'infermiere libero professionista si pone in condizione di
risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione
anche stipulando, ove necessario, un'adeguata polizza di assicurazione.
Titolo III - Rapporti con i colleghi
Art. 28 - L'infermiere libero professionista è corretto, cortese e
cordiale con i colleghi ed evita comportamenti suscettibili di
ingenerare concorrenza sleale.
Art. 29 - L'infermiere libero professionista non esprime giudizi che
possano nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia
necessario per l'espletamento di incarichi professionali.
Art. 30 - L'infermiere libero professionista non divulga informazioni
riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega.
Art. 31 - Gli infermieri libero professionisti, con spirito di
solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca
assistenza.
Art. 32 - L'infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un
collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva
procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà.
Prima di accettare l'incarico l'infermiere libero professionista:
o si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta
di sostituzione;
o si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per
motivi lesivi della dignità e del decoro della professione;
o invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente
collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Art. 33 - L'infermiere libero professionista che venga sostituito da
altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera
affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Art. 34 - In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di
un infermiere libero professionista il collega chiamato a sostituirlo
cura la gestione dell'incarico assistenziale con particolare diligenza
e si adopera a conservarne le caratteristiche personali e organizzative.
Art. 35 - Se il cliente chiede all'infermiere libero professionista di
prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro
collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo
interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di
espletamento delI'incarico.
Art. 36 - Gli infermieri liberi professionisti che assistono uno stesso
cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione
nelI'ambito dei rispettivi compiti.
Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da
svolgere e a tal fine si consultano per definire il piano assistenziale.
Art. 37 - L'infermiere libero professionista, che constata nel
comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale
gravemente scorretta, dopo essersi confrontato con lo stesso, informa
il Collegio provinciale.
Art. 38 - Nello svolgimento del comune incarico ogni infermiere libero
professionista evita, di regola, di stabilire con il cliente rapporti
preferenziali, o interventi assistenziali senza preventiva intesa con i
colleghi.
In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti tendenti ad
attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.
Titolo IV - Altri rapporti
Art. 39 - L'infermiere libero professionista mantiene nei rapporti con
i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.
In particolare l'infermiere libero professionista non fruisce della
collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e
non distoglie con mezzi scorretti i collaboratori altrui.
Art. 40 - L'infermiere libero professionista vigila affinché i suoi
collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto
e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad
osservare.
Art. 41 - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
informazione l'infermiere libero professionista rispetta l'obbligo di
riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità al
proprio nome.
Art. 42 - L'infermiere libero professionista, qualora nell'esercizio
della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi
professionali, si attiene al principio del reciproco rispetto e della
salvaguardia delle specifiche competenze.
Art. 43 - È vietato all'infermiere libero professionista favorire chi
esercita abusivamente un'attività professionale.
Gli è altresì vietata l'intermediazione dietro corrispettivo per
procacciare clienti a sé o ad altri.
Art. 44 - L'infermiere libero professionista non esercita attività
incompatibili con la dignità professionale.
Art. 45 - L'esercizio della libera professione è incompatibile con
l'esercizio di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni,
in nome proprio o in nome altrui. Tale incompatibilità ricorre
espressamente con le figure di socio illimitatamente responsabile,
institore o preposto, amministratore unico o delegato di società di
capitali.
Titolo V - Esercizio in forma individuale
Art. 46 - L'infermiere esercita la libera professione nel pieno
rispetto delle norme del Codice Civile, delle norme fiscali e delle
norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in
quanto tale non può quindi esplicarsi in forma di:
o attività occasionale;
o collaborazioni coordinate e continuative.
Art. 47 - L'infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto
l'inizio zio dell'attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:
o scheda anagrafica aggiornata;
o copia certificato di attribuzione partita IVA
o recapito professionale ed indicazione dell'eventuale ambulatorio.
Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l'eventuale
cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio
provinciale entro 30 giorni.
Art. 48 - Eguale comunicazione prevista dall'articolo 47 deve essere
effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui l'infermiere
libero professionista eserciti in modo non occasionale attività
infermieristica.
Titolo VI - Costituzione di studi associati
Art. 49 - L'esercizio della libera professione in forma associata viene
svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e
previdenziali e in conformità a quanto previsto nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto
nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia
e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il
termine "studio associato".
Art. 50 - Lo studio associato può essere costituito esclusivamente da:
o Iiberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI
o da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni
sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella
infermieristica;
o da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai
decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia
rispettato il criterio della integrabilità.
Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei
lavoratori la cui autonomia professionale non è legislativamente
riconosciuta.
Art. 51 - Lo studio associato deve essere costituito almeno con
scrittura privata registrata. Nell'atto costitutivo devono comparire:
o i nomi degli associati; o Ia denominazione dello studio associato; o
Ia sede e la durata;
o le norme per il recesso o l'esclusione degli associati;
o i criteri di ripartizione degli utili;
le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei
confronti del Collegio.
Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto
di recesso, della partecipazione agli utili o alla gestione associativa
e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.
Art. 52 - Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la sua
costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
o copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto;
o copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della
partita IVA
o elenco degli associati con indicazione della qualifica professionale
e degli estremi di iscrizione negli Albi professionali ove esistenti.
Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e
dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività,
dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.
Art. 53 - Eguale comunicazione prevista dall'articolo 52 deve essere
effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui lo studio
associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.
Art. 54 - Qualora il numero degli associati sia superiore a 8 (otto)
l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'individuazione di
un organo di amministrazione cui delegare parte dei compiti di gestione
dello studio associato. L'atto costitutivo e lo statuto determinano:
o il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
o i compiti di gestione e amministrazione delegati all'organo
amministrativo e quelli riservati all'assemblea degli associati;
Ia durata in carica e le modalità di nomina dell'organo amministrativo;
o Ie modalità di convocazione dell'assemblea degli associati;
Ie modalità di ripartizione degli utili.
Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e
dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà
essere comunicata al Collegio provinciale e accompagnata da copia degli
estratti dei verbali assembleari.
Art. 55 - Lo studio associato può essere costituito fra iscritti a
Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 vengono
effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito
con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale
interessato.
Titolo VII - Cooperative sociali
Art. 56 - L'infermiere può esercitare la libera professione in forma
associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai
sensi della legge 381/91 e del presente regolamento.
La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:
o da liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI
da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni
sanitarie integrabili all'attività infermieristica;
o da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai
decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie, purché sia
rispettato il criterio dell'integrabilità.
Il Collegio provinciale potrà, con delibera del consiglio direttivo,
accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate
sopra per l'espletamento di attività di natura non sanitaria. Tale
presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto
esercizio dell'attività infermieristica.
Art. 57 - La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale
almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:
o I'atto costitutivo e lo statuto;
o copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita
IVA
o l'elenco dei soci infermieri;
o l'elenco degli altri soci;
o il nominativo degli infermieri responsabili per l'area
infermieristica.
Art. 58 - Eguale comunicazione prevista dall'articolo 57 deve essere
effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui la cooperativa
sociale eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.
Art. 59 - La cooperativa sociale può esercitare attività
infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio
IPASVI Nel consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà
essere presente almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il
compito di responsabile delI'attività infermieristica e di referente
nel confronto del Collegio provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni
regolamentari e legislative previste per gli studi associati
richiedendo il nulla osta al Collegio per ogni forma di pubblicità
diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e elenco
dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere
comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli
estratti dei verbali assembleari.
Art. 60 - La cooperativa sociale può essere costituita fra iscritti a
Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono
effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una provincia il
Consiglio di amministrazione deve essere costituito con la presenza di
almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale IPASVI interessato.
Titolo VIII - Norme anti-trust
Art. 61 - In ogni caso nessuna forma associata potrà riunire un numero
di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione
del principio della libera concorrenza.
È compito di ogni singolo Collegio provinciale determinare i limiti
dimensionali in funzione del numero degli infermieri esercenti la
libera professione.
A seguito di notifica da parte del Collegio del limite lo studio
associato o la cooperativa sociale dovrà cessare ogni nuova adesione
che potrà riprendere solo previo adeguamento al limite massimo.
Art. 62 - In ogni caso l'applicazione delle tariffe professionali non
dovrà comportare cartelli tariffari o accordi collusivi tali da creare
situazioni di lesione della libera concorrenza.
Art. 63 - In nessun caso infermieri esercenti in forma individuale o in
forma associata potranno assumere incarichi professionali in misura
superiore alla capacità dimensionale esistente all'atto dell'assunzione
delI'incarico.
Titolo IX - Norme finali
Art. 64 - Le presenti norme costituiscono impegno di comportamento al
cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli infermieri liberi
professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai
Collegi provinciali IPASVI.
Art. 65 - Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione e alla
pubblicizzazione dell'elenco degli infermieri esercenti la libera
professione in forma individuale ed associata.
Art. 66 - L'inosservanza delle presenti norme di comportamento
costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto
disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai
sensi degli articoli 38 e seguenti del DPR del 5 aprile 1950, n. 221 .